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AEDES |
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Associazione per la Promozione dell’Arte e della Cultura - ONLUS
Via D. Menichella, 321 – 00156 Roma
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STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE
Art 1 – Denominazione, carattere dell’Associazione e sede E’ costituita in Roma, con sede legale in via Donato Menichella, 321, ai sensi degli artt.36 e seguenti del C.C., l’Associazione denominata "AEDES - Associazione per la promozione dell’Arte e della Cultura" , libera Associazione di utilità sociale e senza scopo di lucro. L’Associazione – agli effetti fiscali – assume la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale adottandone l’acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.
Art. 2 - Durata L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2025.
Art. 3 -Scopi L’Associazione, nel perseguire finalità esclusivamente di solidarietà sociale, si propone di diffondere e promuovere la cultura e l’arte, come mezzo di formazione e di comunicazione sociale ideando e realizzando, nell’ambito del territorio in cui essa opera, appositi progetti. In particolare l’Associazione si prefigge di:
L’Associazione si pone l’obiettivo di svolgere le attività sopra descritte e quelle riportate al successivo art. 4 a livello regionale, nazionale ed internazionale. Per la realizzazione dei suoi scopi l’Associazione potrà altresì attivare rapporti di cooperazione e collaborazione con Cooperative, Associazioni, Enti pubblici e privati operanti con le stesse finalità e nei medesimi settori o in settori affini.
Art. 4 - Attività L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini potrà svolgere:
Tutte le predette attività saranno esplicate utilizzando i mezzi di diffusione ritenuti più opportuni (reti telematiche, stampa, radio, televisione ecc.) Per il suo normale esercizio, l’Associazione potrà:
Art. 5 - Soci I soci dell'Associazione si dividono in:
Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato, in prima persona, alla nascita dell'Associazione e che si riconoscono nelle finalità della stessa. Sono Soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell’associazione stessa e coloro che svolgono attività particolari o meritorie nel mondo della cultura e dell’arte (es.: artisti di riconosciuta fama, personalità che promuovono attivamente la cultura e l’arte, ecc.) e, per tali meriti, saranno ammessi all’Associazione previa approvazione del Consiglio Direttivo. Sono Soci ordinari coloro che sono ammessi all’Associazione a seguito di richiesta secondo le modalità previste al successivo articolo 6. I Soci onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo. La qualità di socio non è trasmissibile. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili.
Art. 6 - Ammissione dei soci L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del richiedente. Contro il rifiuto all’ammissione non è ammesso appello.
Art. 7 - Doveri dei soci Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni : richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. I soci espulsi non possono presentare domanda di riammissione.
Art. 8 - Perdita della qualità di socio La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi :
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuale replica o controdeduzioni. Il socio che cessa di appartenere all’ Associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione e sulle quote già pagate.
Art. 9 - Diritto di voto Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 10 - Organi dell’associazione Gli organi dell’Associazione sono:
Le cariche ricoperte dai membri dell’Associazione sono elettive e le nomine avverranno nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini.
Art. 11 - Assemblea dei soci L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da un socio nominato dall’Assemblea stessa prima dei lavori. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria dal Consiglio Direttivo e mezzo avviso scritto, anche in forma di fax, telegramma, e-mail e comunque con ogni mezzo che consenta la verifica del ricevimento, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Presidente. Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell’Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Non è ammessa delega.
Art. 12 - Convocazione e costituzione dell’Assemblea In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente almeno la metà dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, trascorse almeno 20 ore dalla prima, la validità prescinde dal numero dei presenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti. È onere dei soci prendere conoscenza dell’eventuale documentazione consultando il sito internet dell’Associazione o recandosi presso la sede dell’Associazione stessa.
Art. 13 - Compiti dell’Assemblea Rientrano tra le competenze dell’Assemblea le seguenti attività:
Art. 14 - Consiglio Direttivo Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti nominati dall’Assemblea e dura in carica 4 anni. All’atto della costituzione e per il primo quadriennio esso sarà composto dai 3 membri soci fondatori e gradualmente integrato con altri membri eletti all’Assemblea. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.
Art. 15 - Convocazione e costituzione del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da :
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali; formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
Nell’esercizio dei suoi compiti il Consiglio Direttivo può avvalersi di consulenze e prestazioni d’opera relative alle finalità statutarie. Esso può inoltre disporre l’acquisizione e/o il noleggio di tutte le attrezzature specialistiche inerenti alle finalità statutarie.
Art. 17 - Presidente Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Egli viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e dura in carica per il medesimo periodo di durata del Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Compiti del Presidente Il Presidente ha potere di firma per tutti gli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che nei riguardi dei terzi. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, ed è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione dell’Associazione.
Art. 19 - Risorse economiche dell’associazione Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
Art. 20 - Esercizio sociale L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Gli utili e gli avanzi di gestione non potranno essere mai distribuiti tra gli associati ma saranno esclusivamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. La tenuta della contabilità è affidata ad un membro del Consiglio Direttivo nominato dal Presidente a ricoprire le funzioni di tesoriere dell’Associazione.
Art. 21 - Durata del periodo di contribuzione Le quote di associazione hanno validità annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e devono essere versate entro e non oltre il 10 gennaio di ogni anno, pena la scadenza del diritto di associazione. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione, non può richiedere il rimborso della quota associativa.
Art. 22 - Scioglimento dell’Associazione In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo, e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, sarà devoluto ad una Fondazione che opera nel mondo dell’arte scelta dal Consiglio Direttivo o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 23 - Regolamento interno Particolari norme di funzionamento dell’Associazione potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 24 - Compensi Ai soci che ricoprono funzioni e/o cariche sociali, non competono compensi di alcun genere, ma il rimborso delle spese sostenute a nome o per conto dell’Associazione, purché debitamente documentate. Ai soli componenti del Consiglio Direttivo che svolgono per l’Associazione attività lavorativa di tipo continuativo o ai quali sono attribuiti particolari incarichi aventi natura professionale, su delibera del Consiglio Direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali annui i cui importi verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso nel rispetto dei limiti di legge.
Art. 25 – Clausola compromissoria I soci, previo tentativo obbligatorio di soluzione in via conciliativa, sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra i soci e tra Associazione e soci che dovessero insorgere sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte (l’Associazione oppure il socio in caso di controversie tra soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l’Associazione.
Art. 26 - Rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
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